Articoli :: Compensazioni, l'indebito costa.
10 Nov 2010
Da Gennaio l'operazione è vietata in presenza di una cartella insoluta per un importo di oltre 1.500 euro.Le ultime disposizioni sul divieto alle compensazioni (articolo 31 Dl 78/10) che partirà dal 1 gennaio 2011, lasciano non poche problematiche aperte.
La norma prevede “la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti al ruolo, di ammontare superiore a 1500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento”. Nel caso non si rispetti il divieto incombe una sanzione pari al 50% dell’importo fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati. Le condizioni imposte sono chiare:
- è necessario che si tratti di importi iscritti al ruolo (l’Irap non sembra compresa);
- deve risultare scaduto il termine di pagamento.
Tale divieto quindi “non sembra” trovare applicazione sui ruoli scaduti prima del 1 gennaio 2011.
Non è ben chiaro, poi, il limite di 1500 euro che determina il divieto alla compensazione e che riguarda imposte e accessori iscritti al ruolo perché, in questi, rientrano anche interessi, sanzioni e aggio. Ne consegue infatti che la penalità inserita del 50% si debba poter applicare anche sulle sanzioni, cosa che non può assolutamente avvenire. E anche se fosse, la sanzione risulterebbe sproporzionata in relazione ai principi dello stesso sistema sanzionatorio. (Fabrizio Calcagnile)
Il Sole 24 ore, 09 novembre 2010, pag. 33 (norme e tributi) - Compensazioni, l'indebito costa. Dario Deotto