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Articoli :: Studio legale associato – IRPEF. Corte di Cassazione – Sentenza n. 22212 del 29/10/2010

09 Nov 2010

Irap

L'attività esercitata dagli studi associati costituisce sempre presupposto d'imposta.



Redazionale de “il Gazzettiere”

Lo studio legale associato, in persona dei soci e legali rappresentanti, proponeva ricorso per Cassazione contro la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che, rigettandone l’appello aveva negato allo Studio associato il diritto al rimborso dell’Irap versata per determinati anni.

Il ricorrente contestava tale pronuncia per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione. La Suprema rigettava il ricorso.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22212 del 29.10.2010, dispone che lo studio legale associato è sempre tenuto al versamento dell’IRPEF.

La normativa sull’Irap stabilisce quale presupposto dell’imposta l’esercizio “abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. Tuttavia, l’esercizio di un’attività con tali requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, poiché “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”. La disposizione individua, d’altro canto, tra i soggetti passivi dell’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle equiparate alle stesse, in altre parole le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta, senza che si debba tenere conto del requisito dell’autonoma organizzazione. (A cura di Emanuela Crusi)

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. TRIBUTARIA -

- SENTENZA DEL 29.10.2010, N. 22212 -

 Oggetto: Studio legale associato – IRPEF.

La Corte, ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione :

Lo studio legale associato (…) e (…) in persona dei soci e legali rappresentanti (…) e (…) propone ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 112/20/06, depositata il 7 settembre 2006, che, rigettandone l’appello ha negato allo Studio associato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo per il vizio di motivazione.

L’art. 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’IRAP l’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesto per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto “l’attività esercitata” da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2 “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.

Il successivo art. 3, tra i “soggetti passivi dell’imposta” che “sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’art. 2? individua espressamente, alla lettera c) del comma 1, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del t. u. i. r. del 1986, vale a dire “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. L’attività esercitata da tali soggetti, strutturalmente “organizzati” per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce pertanto ex lege presupposto d’imposta (”in ogni caso”), prescindendosi dal requisito dell’autonoma organizzazione.

In conclusione si ritiene che, ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 5, e 380-bis cod.proc.civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto appare che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che il ricorrente ha depositato memoria; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 29.10.2010

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