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Articoli :: Tar Campania - Sentenza n. 17759 del 06/10/2010

09 Nov 2010

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Basta una sola insufficienza in una materia per non essere ammessi a frequentare la classe successiva. Tar Campania – Sentenza n. 17759 del 06/10/2010.



Redazionale de “il Gazzettiere”

L’alunna proponeva ricorso, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, contro il verbale di scrutinio finale, con il quale era stata deliberata la sua non ammissione alla classe successiva, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri contestavano la fondatezza del ricorso.

Il Tar rigettava il ricorso dell’alunna.

Il Tar della Campania, con sentenza n. 17759 dello 06.10.2010, afferma che è legittimo il giudizio di non ammissione a frequentare la classe successiva motivato dall’insufficienza in una sola materia.

Nel caso in esame, l’alunna non era ammessa a frequentare la classe successiva poiché l’allieva, pur avendo superato le lacune presenti in storia e tedesco, non era riuscita a colmare quelle gravi in economia aziendale, evidenziando una mancanza di conoscenze di base nella disciplina, pertanto, non era idonea a frequentare la classe successiva. Inoltre, il giudizio di non promozione risultava motivato anche con riferimento alla ritenuta impossibilità di un recupero nell’anno successivo.

La presenza di una sola insufficienza non è per niente ostativa alla formulazione di un giudizio di non promozione perché tale eventualità non è esclusa, ma implicitamente ammessa, dal combinato disposto dell’art. 6, p. 3, e dell’art. 8, p. 4, dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 5/11/07, nella parte in cui tali norme rispettivamente prevedono che la sospensione del giudizio, in sede di scrutinio finale, possa avvenire anche nei confronti degli studenti che presentino valutazioni insufficienti in una sola materia e che la sospensione del giudizio possa risolversi anche in senso negativo.

Pertanto, nella fattispecie esaminata, non sussisteva il vizio di difetto di motivazione contestato dalla ricorrente, poiché le prove sostenute dall’interessata erano apparse, secondo la valutazione ampiamente discrezionale del consiglio di classe, talmente negative e rimarchevoli da non far sperare in un recupero adeguato.

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, la valutazione del consiglio di classe a proposito della mancata ammissione alla classe superiore è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche ed evidenti illogicità. Pertanto, rientra nella piena discrezionalità del consiglio di classe valutare la gravità dell’insufficienza della preparazione dell’alunno, anche al fine di stabilire se la sua formazione possa essere meglio favorita dalla prosecuzione del percorso nella classe nella quale è inserito. In tema di pubblica istruzione, il giudizio di non ammissione alla classe successiva, espresso dal consiglio di classe, è connotato da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dei singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai docenti, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute. (A cura di Emanuela Crusi)

 

TAR CAMPANIA - SEZ. QUARTA - SENTENZA DEL 06.10.2010, N. 17759


Oggetto: Basta una sola insufficienza in una materia per non essere ammessi a frequentare la classe successiva.

FATTO

1. Con atto notificato in data 25 agosto 2010 e depositato il successivo 2 settembre, la signorina A. N. ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “E. Mattei” di Casamicciola Terme, avverso il verbale di scrutinio finale in epigrafe indicato, con il quale era stata deliberata la sua non ammissione alla classe successiva, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

La ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze: di avere regolarmente frequentato presso il suddetto istituto, per l’anno scolastico 2009-2010, il quarto anno (sez. B); che dopo la chiusura dell’anno scolastico, allo scrutinio finale del 18 giugno 2010 (comunicato soltanto in data 26 giugno 2010), il giudizio era stato sospeso nei suoi confronti, stanti le lacune riportate in tre discipline (tedesco, storia ed economia aziendale); che, a seguito delle verifiche di recupero svoltesi tra il 17 ed il 19 luglio 2010, la ricorrente risultava non ammessa alla classe successiva, non avendo estinto il debito in economia aziendale.

Tanto premesso, deduceva l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di non ammissione con tre distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) per violazione procedimentale, sia perché la comunicazione dei risultati dello scrutinio finale del 18 giugno 2010 non sarebbe stata effettuata tempestivamente (ma soltanto in data 26 giugno 2010), sia perché l’istituto non avrebbe provveduto a comunicare formalmente la data delle prove di recupero; 2) per difetto di motivazione, in relazione alla circostanza che il giudizio di non promozione sarebbe stato reso in presenza di una sola insufficienza e quindi il consiglio di classe avrebbe dovuto valutare la possibilità di un recupero nell’anno successivo; 3) per ingiustizia grave e disparità di trattamento, in quanto in sede di valutazione finale sarebbe stato adottato un differente trattamento nei suoi confronti rispetto a quello riservato ad altri alunni.

2. In data 16 settembre 2010, si costituivano in giudizio le amministrazioni statali intimate, le quali depositavano relazione amministrativa e documenti, contestando la fondatezza del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2010, il ricorso veniva introitato in decisione, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2.1 La prima censura, nella sua duplice articolazione, non può essere condivisa.

In relazione al primo profilo, alla luce degli atti di causa risulta che la comunicazione dei risultati dello scrutinio finale del 18 giugno 2010 è stata effettuata tempestivamente. L’amministrazione resistente ha infatti prodotto in giudizio la nota del 21 giugno 2010, sottoscritta in pari data dall’odierna ricorrente (doc. 12), con la quale si comunica all’interessata l’esito dello scrutinio finale, con l’indicazione delle materie e dei relativi voti (tedesco 5; storia 4; economia aziendale 3). Vero è che la stessa amministrazione dà atto che tale nota è stata sostituita, per un errore materiale, dalla successiva comunicazione del 26 giugno 2010 (doc. 11), ma è anche vero che la nuova comunicazione è identica nella sostanza (sia per quanto riguarda le materie, che per i voti) alla precedente. Ciò significa che la ricorrente era stata avvisata tempestivamente, immediatamente dopo lo scrutinio finale, della decisione assunta nei suoi confronti dal consiglio di classe, con le carenze rilevate e i voti attribuiti, per cui non sussiste la dedotta violazione procedimentale.

In relazione al secondo profilo, risulta tempestiva anche la comunicazione delle date e delle modalità di espletamento delle prove di recupero.

La medesima amministrazione ha infatti prodotto in giudizio la circolare n. 63 del 25 maggio 2010 (doc. 13), con la quale si rendeva noto agli studenti il calendario sia dei corsi di recupero (che si sarebbero tenuti dal 28 giugno al 15 luglio), sia delle verifiche scritte (che sarebbero state effettuate nei giorni 16, 17 e 19 luglio).

Tale circolare è stata comunicata agli alunni della IV B mediante lettura in classe lo stesso giorno 25 maggio 2010, come risulta inequivocabilmente dal relativo registro di classe (doc. 14). Dal medesimo registro, inoltre, risulta che l’odierna ricorrente non era assente nel suddetto giorno, per cui si deve ritenere che l’interessata sia stata messa in condizione di conoscere le contestate circostanze (peraltro pubblicizzate dall’istituto anche mediante inserimento sul sito internet ed affissione all’albo).

2.2 Anche la seconda censura deve essere disattesa.

A tale riguardo, occorre rilevare che il giudizio di non promozione risulta motivato anche con riferimento alla ritenuta impossibilità di un recupero nell’anno successivo.

In tale giudizio si legge infatti che <>.

Nella correlazione tra le gravi carenze di base e l’inidoneità a frequentare la classe successiva è evidente, nel giudizio finale del consiglio di classe, la valutazione dell’impossibilità di un recupero nell’anno scolastico successivo.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la presenza di una sola insufficienza non è affatto ostativa alla formulazione di un giudizio di non promozione.

Tale eventualità non è infatti esclusa (ma è implicitamente ammessa) dal combinato disposto dell’art. 6, p. 3, e dell’art. 8, p. 4, dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 5/11/07, nella parte in cui tali norme rispettivamente prevedono che la sospensione del giudizio, in sede di scrutinio finale, possa avvenire anche nei confronti degli studenti che presentino valutazioni insufficienti in una sola materia e che la sospensione del giudizio possa risolversi anche in senso negativo.

Alla luce di quanto precede, non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione, atteso che le prove sostenute dall’interessata sono apparse, secondo la valutazione ampiamente discrezionale del consiglio di classe, talmente negative e rimarchevoli da non far sperare in un recupero adeguato.

A tale riguardo, occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo cui la valutazione del consiglio di classe concernente la mancata ammissione alla classe superiore è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche ed evidenti illogicità, nel caso di specie non dedotte dalla ricorrente (la quale non ha contestato, sul piano sostanziale, la gravità delle lacune riscontrate nella sua preparazione dal Consiglio di classe) e comunque, per quanto sopra, non sussistenti (cfr. C.d.S., sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1086, secondo cui <>; cfr., altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 settembre 2008, n. 4079, secondo cui <>).

2.3 Anche la terza censura non coglie nel segno.

Manca infatti qualsiasi prova in ordine alla prospettata disparità di trattamento (Consiglio Stato, sez. VI, 29 luglio 2009 , n. 4732). Non solo, ma come chiarito dall’istituto resistente nella relazione amministrativa in atti, anche altri tre alunni della medesima classe che hanno riportato la stessa insufficienza grave in economia aziendale, sono stati valutati nello stesso modo e quindi non ammessi alla classe successiva.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve conclusivamente essere respinto in quanto infondato.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di euro 100,00 (cento), stante la limitata attività defensionale svolta dall’avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 100,00 (cento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 06/10/2010

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