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Articoli :: Agenti di commercio - rimborso dell’Irap -

04 Nov 2010

Irap

Agenti di commercio - rimborso dell’Irap - onere della prova – requisito: attività non autonomamente organizzata. Corte di Cassazione - Sentenza n. 21578 del 21/10/2010



Redazionale de “Il gazzettiere”

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riconosceva a un agente di commercio il diritto al rimborso dell’Irap versata per determinate annualità.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione e la Suprema Corte accoglieva il ricorso.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21578 del 21.10.2010, dichiara che in tema  di controversia avente a oggetto l’istanza di rimborso dell’Irap, grava sul contribuente l’onere di provare che si tratta di un’attività non autonomamente organizzata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esercizio dell’attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’imposta solo quando si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, si ha quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, fornire la prova dell’assenza delle suesposte condizioni ( cfr. Cass. 26 maggio 2009, n. 12108). (A cura di Emnauela Crusi)

 

 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. QUINTA CIV. –

SENTENZA DEL 21.10.2010, N. 21578

 

Oggetto: Agenti di commercio - rimborso dell’Irap - onere della prova – requisito: attività non autonomamente organizzata.

 

Svolgimento del processo

 

La Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Ancona, ha riconosciuto a M.L., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di cinque motivi.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, assumendo che il contribuente, in quanto rappresentante di commercio, è imprenditore, e come tale sarebbe in ogni caso soggetto passivo dell’imposta, senza necessità di indagini di fatto relativi all’esistenza di un’autonoma organizzazione; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, assumendo che l’autonoma organizzazione vada intesa come auto organizzazione dell’attività gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita senza vincoli di subordinazione a terzi, sicché qualsiasi attività di lavoro autonomo o di impresa comporterebbe l’applicazione dell’imposta; con il terzo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, assumendo che l’autonoma organizzazione consisterebbe nell’impiego di beni strumentali e/o capitali, giacché tale impiego rivelerebbe quella coordinazione anche minima di fattori produttivi sufficiente per ritenere l’esistenza di elementi di organizzazione; con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice d’appello affermato che nell’ipotesi di ricorso avverso il diniego di un’istanza di rimborso graverebbe sull’ufficio finanziario l’onere di provare la sussistenza dell’autonoma organizzazione; con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza in ordine alla verifica della sussistenza del presupposto d’imposta.

La ratio decidendi della sentenza impugnata - nella parte in cui afferma che per ritenere la soggezione all’imposta “è necessaria un’analisi in concreto della situazione strutturale e organizzativa.

Nel caso de quo l’ufficio non è stato in grado di provare che il contribuente aveva dipendenti o collaboratori o che, in relazione agli anni per i quali è stata presentata l’istanza di rimborso abbia usato beni strumentali di rilevante valore” - non è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

Va pertanto accolto il quarto motivo del ricorso, mentre vanno rigettati il primo, il secondo ed il terzo, assorbito l’esame del quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, in relazione al motivo accolto, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria delle Marche.

Depositata in Cancelleria il 21.10.2010

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