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Articoli :: Ispezioni a misura di azienda

19 Set 2008

LavoroL’obiettivo cardine della direttiva è quello di promuovere una “più diffusa e radicata cultura della legalità”

Ispezioni a misura di azienda

E’ stata diffusa dal ministero del Welfare la direttiva relativa alle attività del personale ispettivo che si pone come finalità la prevenzione e la repressione delle violazioni, tralasciando quelle formali.

L’obiettivo cardine della direttiva è quello di promuovere una “più diffusa e radicata cultura della legalità”, così come anche evidenziato dal decreto legislativo 124/2004 in materia di vigilanza che caldeggia vivamente la legalità accostandola alla repressione. Tale filosofia preventiva e promozionale, anziché repressiva, è appannaggio del disegno riformatore del mercato del lavoro del libro Bianco (legge n. 30/2003). Indi, la vigilanza cambia le proprie fattezze e la direzione.

Il ganglio attorno al quale ruota la nuova vigilanza è la centralità della “persona che lavora”. Intesa come tale, sia il prestatore di lavoro che deve essere tutelato, sia il datore di lavoro che deve rientrare in una cultura della legalità, sia, infine, lo stesso ispettore, che deve mutare la logica dell’agire nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero dovrà creare un clima collaborativo sia con i lavoratori ispezionati che con l’azienda.

L’ispezione cambia volto anche per la programmazione degli interventi ispettivi, la novità è il decentramento della stessa. Infatti, la programmazione deve essere realizzata in base alle caratteristiche della realtà territoriale e deve essere tale da impostare un’azione ispettiva che permetta il giusto equilibrio tra ispezione d’iniziativa (cosiddetta a vista) che individua un’area territoriale o un insediamento produttivo e ispezione programmata su singole aziende.

La direttiva chiede di non dare seguito alle richieste anonime di ispezione, tranne quando emergano elementi di gravità e attendibilità dei fatti denunciati, al fine di favorire una maggiore efficacia dell’azione ispettiva. Per i casi regolarmente segnalati l’accesso ispettivo potrà avvenire solo dopo l’esperimento del tentativo di conciliazione tra lavoratore denunciante e datore di lavoro.

Gli accertamenti devono svolgersi senza formalismi al fine di accertare le violazioni sostanziali, si chiede inoltre agli ispettori di valorizzare la propria conoscenza del mondo imprenditoriale per cogliere con immediatezza gli aspetti peculiari dell’organizzazione aziendale su cui fondare i successivi riscontri. La vigilanza sull’organizzazione del lavoro deve essere svolta con la massima prudenza, considerando le disposizioni contrattuali collettive anche aziendali.

Ciascuna direzione provinciale del lavoro deve dedicare un’apposita articolazione organizzativa a iniziative di vigilanza su minori, disabili, stranieri e lavoratrici madri con particolare riferimento allo stato di gravidanza e al fenomeno delle dimissioni in bianco. In materia di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro gli ispettori devono segnalare alle competenti Asl le situazioni di dubbia regolarità riscontrate.

In merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, data la gravità del provvedimento, l’ispettore ha una discrezionalità limitata a verificare i requisiti di legge. Il fine è quello di evitare discriminazioni e di non punire in maniera esasperata le microimprese. In particolare, la sospensione potrà essere adottata, di norma, a decorrere dalle ore 12 del giorno successivo a quello dell’ispezione, ovvero in edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso. La sospensione non deve colpire la microimpresa trovata con un solo dipendente irregolare.

La direttiva fa presente che la certificazione mette al riparo da verifiche ispettive le collaborazioni, così come tutti i contratti flessibili. In particolare, non saranno oggetto di verifica i contratti certificati da una delle commissioni previste dal D.lgs 276/2003, poiché tale certificazione vale anche nei confronti dei terzi e solo una delle parti può denunciarne il contenuto.

Per accertare la natura subordinata, parasubordinata o autonoma di un contratto di lavoro, non si potrà più fare riferimento all’elenco delle attività e delle preclusioni contenute nella circolare 4/2004, ma dovrà essere in concreto verificato la natura subordinata del rapporto.

Il datore di lavoro, dopo l’accesso degli ispettori in azienda, riceve due soli provvedimenti: un verbale di primo accesso e un verbale di accertamento e di notificazione. Il primo verbale contiene in maniera dettagliata l’attività svolte dai lavoratori trovati intenti al lavoro, il secondo suggerisce con esattezza gli strumenti difensivi a disposizione dell’azienda. (Maria Rosaria Danieli)

Sole 24 Ore – 19 settembre 2008, pag. 29 - Ispezioni a misura d’azienda. Pierluigi Nausei

Sole 24 Ore – 19 settembre 2008, pag. 29 – Per le collaborazioni salta la lista dei veti. Maria Rosa Gheido

Italia Oggi – 19 settembre 2008, pag. 37 – Lavoro, Stop a denunce anonime. Daniele Cirioli

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