Un accordo individuale plurimo, sottoscritto tra l'azienda ed i suoi dipendenti, che stabilisce l'adesione collettiva dei firmatari ad una forma di previdenza complementare aperta ed i criteri di finanziamento non ha natura collettiva e non impegna, quindi, i lavoratori assunti dopo che non hanno firmato l'accordo.
Lo stabilisce il Ministero del lavoro in risposta ad un quesito, nel quale ha anche chiarito che il fondo di previdenza aperto individuato come fondo di riferimento dall'accordo aziendale plurimo non può essere il fondo di riferimento per l'adesione tacita dei dipendenti "silenti" che non hanno effettuato la scelta sul tfr nei sei mesi a loro disposizione, anche nell'ipotesi in cui a tale fondo abbiano aderito la maggior parte dei dipendenti dell'azienda Il Welfare spiega che l'accordo plurimo vincola solo i lavoratori che lo hanno sottoscritto e non gli altri, per i quali il tfr, nel caso in cui siano silenti al termine del periodo a loro disposizione per il conferimento del tfr, sarà conferito al fondo pensione negoziale o in mancanza a Fondinps, da non confondere con il Fondo di tesoreria nel quale confluisce il tfr dei lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti che hanno optato per mantenere lo stesso in azienda. Guida al lavoro - 18 maggio 2007, pag. 12 - Previdenza complementare e accordi individuali plurimi - Gabriele Bonati |