Con la sentenza n. 27504 del 22 dicembre 2006 la Corte di cassazione ha affermato che il socio accomandatario può essere escluso anche se è l'unico amministratore della società in accomandita semplice, in quanto i soci accomandanti possono deliberarne in modo legittimo l'estromissione, in base alle norme regolanti il funzionamento delle società in nome collettivo.
Tale decisione deve essere presa dalla maggioranza dei soci e determinata non considerando il socio da escludere; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni può presentare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Con la sentenza in parola la Corte ha precisato che la presenza di un unico socio accomandatario non preclude la possibilità di estromissione dello stesso, avendo gli accomandanti un diritto di controllo sulla gestione.
Infine, si ricorda che nel recesso tipico la società si fa carico del debito, attraverso l'annullamento della corrispondente quota di patrimonio netto.
Mentre nel recesso atipico la liquidazione del socio uscente si realizza attraverso l'acquisto delle quote da parte degli altri soci o l'ingresso di terzi soci.
Italia Oggi 7 - 8 aprile 2007, pag. 20 - Accomandatari, più ampi i rischi - Franco Cornaggia Norberto Villa