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Articoli :: Autotrasporto, tutele ai conducenti

11 Apr 2007

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Dall’11 aprile 2007 entrerà in vigore il regolamento della Comunità europea n. 561/2006 che disciplina i periodi di guida, interruzione e riposo dei conducenti che effettuano trasporto di persone e merci su strada...



Italia Oggi
Autotrasporto, tutele ai conducenti


Dall’11 aprile 2007 entrerà in vigore il regolamento della Comunità europea n. 561/2006 che disciplina i periodi di guida, interruzione e riposo dei conducenti che effettuano trasporto di persone e merci su strada.

Il regolamento si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate oppure di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, trasportano più di nove persone compreso il conducente.

Il regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in  servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri e di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari; ai veicoli speciali adibiti a usi medici; ai carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 chilometri dalla base operativa.

L’età minima per i conducenti viene portata a 18 anni come anche per gli assistenti alla guida; tuttavia gli stati membri possono fissare un’età inferiore (fino a 16) a patto che il trasporto avvenga in un unico stato ed entro un raggio di 50 chilometri dalla base operativa del veicolo.

Si stabilisce che il periodo di guida giornaliero non superi 9 ore; tuttavia può essere portato fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana. Per settimana il periodo di guida non può superare 56 ore e su due settimane consecutive più di 90 ore.

Si considera riposo ogni periodo ininterrotto nel quale il conducente dispone del suo tempo. Esso si distingue in periodo di riposo regolare e ridotto: il periodo di riposo giornaliero regolare è di almeno 11 ore; il periodo giornaliero ridotto è di almeno 9 ore ininterrotto ma inferiore a 11.

Qualora sul veicolo non sia installato un tachigrafo digitale, le imprese che effettuano trasporti regolari passeggeri debbano tenere un orario di servizio e un registro di servizio dal quale risultino nome del conducente, sede di assegnazione e orario fissato dei vari periodi di guida.

Italia Oggi – 10 aprile 2007, pag. 25 – Autotrasporto, tutele ai conducenti – Daniele Cirioli

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