OMNIA ELABORAZIONI MALFARA’ SACCHINI CARLO s.a.s.

LO STUDIO

>

Chi Siamo

>

Servizi

>

Album Foto

>

Dove Siamo

>

Mail Aziendali

>

Invia Messaggio

SETTORI

>

Fiscale - Tributario

>

Lavoro

>

Societario

>

Previdenziale

>

Altri

>

Archivio Generale

SCELTI PER VOI

>

Siti di Interesse

>

Guide Utili

>

Statistiche

>

Documentazione

 
Registrati

 
Menù principale

IN EVIDENZA

Articoli :: Nuove pesanti sanzioni per l'irregolare tenuta dei libri matricola e paga.

02 Apr 2007

Lavoro

La normativa prevede l'obbligo di tenere i libri matricola e paga sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo, allo scopo di consentire la verifica della regolare assunzione dei lavoratori ivi contenuti.



Nuove pesanti sanzioni per l'irregolare tenuta dei libri matricola e paga

Emanata dal Ministero del lavoro la lettera circolare del 29 marzo scorso, recante le istruzioni operative al personale ispettivo per quanto riguarda l'applicazione delle nuove sanzioni legate all'irregolare tenuta dei libri matricola e paga.

Si ricorda, in primo luogo, che il comma 1178 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che dal 1° gennaio 2007 l'omessa esibizione e l'omessa istituzione dei libri matricola e paga siano punite con una sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 €.

La normativa vigente in materia di tenuta dei libri obbligatori, prevede l'obbligo di tenere i libri matricola e paga sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di controllo, allo scopo di consentire la verifica della regolare assunzione dei lavoratori ivi contenuti.

A tal proposito il Ministero chiarisce che se il personale ispettivo è in grado, tramite l'esame di altra idonea documentazione amministrativa, di verificare in modo tempestivo ed in assoluta certezza la regolarità dei rapporti instaurati, la mancata presenza sul luogo di lavoro dei libri matricola e paga non dà luogo alla condotta di omessa esibizione, ma dovrà nel caso applicarsi al trasgressore la sanzione più lieve da 125 a 770 € conseguente alla rimozione dei libri stessi dal luogo di lavoro.

Infatti, dal 1° gennaio 2007 lo strumento basilare per la verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro è costituito dalla comunicazione preventiva di assunzione. Di conseguenza, il personale di vigilanza dovrà verificare in primo luogo tale adempimento, che assegnerà alle registrazioni effettuate sui libri obbligatori un ruolo accessorio e di conferma rispetto alla comunicazione al centro per l'impiego sopra menzionata.

Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro sia sprovvisto dei libri matricola e paga, o se li abbia messi in uso ma senza effettuare la vidimazione preventiva presso gli istituti previdenziali, si applicherà al trasgressore la sanzione amministrativa appunto da 4.000 a 12.000 €.

Se tali libri sono stati vidimati tardivamente non si applicheranno le sanzioni di nuova e maggiormente afflittiva misura, ma quella più lieve da 125 a 770 €.

Ancora, nell'ipotesi in cui l'azienda sia suddivisa in più unità produttive o quando l'attività sia caratterizzata da breve durata, l'impresa dovrà conservare, presso ogni luogo in cui si eseguono i lavori, una copia conforme all'originale di ciascuno dei due libri, pur rimanendo fermo l'obbligo di custodire l'originale presso la sede legale o presso lo studio del consulente del lavoro eventualmente incaricato.

Inoltre, anche il professionista di cui si serve il datore di lavoro, a prescindere dal fatto se questo detenga o no la documentazione originale, può effettuare la dichiarazione di conformità.

E' da ricordare il ruolo di garanti della regolare tenuta dei libri di lavoro dei consulenti del lavoro; infatti, le copie presenti sul luogo di lavoro potranno essere dichiarate conformi agli originali dal consulente di cui si avvale l'impresa. Anche se l'obiettivo dei consulenti, come spiega Marina Calderone presidente del Consiglio nazionale, è quello di far abrogare l'obbligo di tenuta del libro matricola, inutile alla luce delle disposizioni successive, come quella sulla comunicazione di assunzione preventiva.

Mentre se è il datore di lavoro che gestisce il personale aziendale, la conformità potrà essere dichiarata dal datore di lavoro stesso.

Infine, il Ministero invita i propri uffici periferici a rivedere le sanzioni applicate nel periodo dal 1° gennaio 2007 alla data di pubblicazione della circolare in parola, in contrasto con le indicazioni dettate, archiviando i verbali contenenti le contestazioni difformi.

Pertanto, questo significa che le interpretazioni dettate acquisiscono efficacia retroattiva. (Serena Bevilacqua)

Il Sole 24 Ore - 30 marzo 2007, pag. 27 Libri, maxi-sanzione limitata - Enzo De Fusco

Italia Oggi - 30 marzo 2007, pag. 43 - Libri obbligatori anche in fotocopia - Vitantonio Lippolis

0 Commenti Cerca _PRINT _SEND


IRAP

>

Rimborsi Irap

>

Prenota appuntamento

NOTIZIE FLASH

>

News

>

Scadenziario

UTILITA'

>

Autocertificazioni

>

Codice Fiscale

>

Indici ISTAT

>

Codici ATECOFIN

>

Abbonamento

NOTE LEGALI

>

Informativa

>

Copyright

>

Dati Personali

 
Login
 
utility
 
Ricerca sul Web