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Articoli :: Benefici per imprenditori agricoli

08 Feb 2007

Fiscale - Tributario

Corte di cassazione - Sentenza n. 22738 del 23/10/2006E' consolidato il principio, afferma la Corte di cassazione, della decadenza del beneficio dell'aliquota agevolata per l'imprenditore agricolo che che non produce nel termine richiesto la certificazione della sua qualità...



Corte di cassazione - Sentenza n. 22738 del 23/10/2006
Imposta di registro - Benefici per imprenditori agricoli - Produzione del certificato - Termine triennale


E' consolidato il principio, afferma la Corte di cassazione, della decadenza del beneficio dell'aliquota agevolata per l'imprenditore agricolo che che non produce nel termine richiesto la certificazione della sua qualità.

Infatti, in tema di imposta di registro, l'acquirente del terreno che dichiari di volersi avvalere delle agevolazioni in quanto imprenditore agricolo, deve, nel termine perentorio di 3 anni dalla stipula dell'atto, produrre la certificazione che provi la sua qualità di imprenditore agricolo. La perentorietà del termine indica che una volta scaduto, si ha la decadenza dal beneficio.

________

Oggetto: Imposte di registro - Benefici - Benefici per gli imprenditori agricoli - Produzione del certificato - Termine triennale - Perentorietà - Art. 1 bis della Tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato:

a) che il 31 marzo-1° aprile 2005 è notificato all'intimato un ricorso dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso dell'Ufficio del registro di Ferrata contro la sentenza della Commissione tributaria di II grado 26 novembre 1990, che aveva respinto l'appello dell'ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria di I grado di Ferrara 22 gennaio 1981, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dell'atto di acquisto di un terreno agricolo, per il quale il contribuente aveva chiesto, in quanto imprenditore agricolo a titolo principale, l'applicazione dell'aliquota agevolata ai sensi dell'art. 1-bis della Tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634;

b) che la Commissione tributaria centrale ha dichiarato infondato il ricorso dell'ufficio tributario considerando non perentorio il termine triennale, previsto dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1977, n. 36, per la presentazione, da parte del contribuente, di certificazione idonea a dimostrare il possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale;

c) che le amministrazioni finanziarie contestano, con l'unico motivo del loro ricorso per cassazione, la legittimità dell'interpretazione fornita dalla Commissione tributaria centrale;

d) che il motivo di ricorso è manifestamente fondato, perché è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, secondo il quale in tema di imposta di registro, l'acquirente di un terreno, che dichiari di volere assumere la qualità di imprenditore agricolo, decade dal beneficio dell'aliquota agevolata, ove nel triennio dalla stipulazione dell'atto non produca la certificazione della qualità dichiarata, stante la perentorietà del termine assegnato per la produzione della certificazione (Corte Cass. 23 febbraio 1993, n. 2216; 1° aprile 2003, n. 4957);

e) che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

f) che, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto per la risoluzione della controversia, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 1, del codice di procedura civile, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

g) che, considerati la natura della controversia e i diversi orientamenti dei giudici di merito, le spese processuali del giudizio di cassazione meritano di essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

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